Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2000, ad eccezione dell'articolo 4, comma 104, dell'articolo 6, commi 25, 29, 190 e da 193 a 198, e dell'articolo 7, commi 28, 29 e 30, che hanno effetto dal 31 dicembre 1999.