Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 5 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2002
2 Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Capo IV abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE E DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI
Art. 1
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 10/2001
2 Articolo sostituito da art. 14, comma 18, L. R. 10/2002
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 20/2002
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 24, L. R. 15/2005
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 9, L. R. 1/2007
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 67, L. R. 22/2010
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 11, L. R. 11/2011
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 23, L. R. 14/2012
11 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
12 Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 20, L. R. 33/2015
14 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 31, L. R. 13/2021
15 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 11/2023 . Tale disposizione si applica alle istanze di collocamento in aspettativa presentate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 11/2023.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.
2 A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
Art. 5 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2002
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 22, L. R. 10/2001
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 25, L. R. 10/2001
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 20/2002
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 79, L. R. 3/2002
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ll), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 22, L. R. 22/2007
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RISORSE IDRICHE
Sezione I
 Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Sezione II
 Disposizioni in materia urbanistica
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Sezione III
 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
2 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 20/2013 , per effetto dell'abrogazione dell'art. 9 L.R. 24/1999. Risulta invece abrogato, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della citata L.R. 20/2013, l'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 che disponeva l'abrogazione della L.R. 24/1999 dall' 1 gennaio 2014.
Art. 29
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1999 in
materia di stato giuridico e trattamento economico del
personale delle ATER)
1. All'articolo 19 della legge regionale 24/1999, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole <<di altro contratto nazionale>> sono aggiunte le parole <<o regionale>>.
b) dopo le parole <<ritenuto più idoneo>> sono aggiunte le parole <<ad esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.>>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
Sezione IV
 Disposizione in materia di risorse idriche
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI FINANZA E DI
CONTABILITÀ REGIONALE
Sezione I
 Disposizioni in materia di Fondi pensione
Art. 31
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, dell'articolo 6, primo comma, numero 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.
3. La Regione è autorizzata a costituire un fondo speciale per l'avvio, la promozione e il sostegno del fondo di cui al comma 2.
4. Allo scopo di garantire al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del comparto sanitario la copertura previdenziale complementare, le amministrazioni del comparto e gli enti del servizio sanitario regionale sono autorizzati, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al fondo pensione di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 69, L. R. 30/2007
2 Articolo sostituito da art. 14, comma 57, lettera a), L. R. 22/2010
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 12, comma 24, L. R. 11/2011
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 12, comma 24, L. R. 11/2011
5 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 27, comma 2, L. R. 13/2012
6 Integrata la disciplina del comma 3 ter da art. 27, comma 2, L. R. 13/2012
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 30/2007
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 70, L. R. 30/2007
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
2 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
3 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
4 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46
 (Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura)
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 8/2002
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE
Art. 52
1. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, le parole <<è prorogato al 31 dicembre 1998>> sono sostituite dalle parole <<è prorogato al 31 dicembre 2000>>.
2. All'articolo 17, comma 4, della legge regionale 40/1996, le parole <<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 1998>> sono sostituite con le parole lt;<Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2000>>.
Art. 53
 (Disposizione in materia di interventi di recupero statico e
funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio
disponibile dei Comuni)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale si applicano anche agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici già facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.
CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 54
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle
Aziende sanitarie regionali)
1. In sede di definizione del programma pluriennale degli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, per il triennio 2000-2002, le Aziende sanitarie regionali debbono indicare le opere edilizie ed impiantistiche per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, non iniziate a seguito di modificazioni intervenute nelle linee di programmazione regionale e aziendale, nonché le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. La nuova destinazione si intende autorizzata per effetto dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale consolidato di cui all'articolo 16 della legge regionale 49/1996.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale consolidato, le Aziende sanitarie regionali debbono inviare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, ai fini della conferma dei finanziamenti già concessi.
3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali, sono revocati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine nel rispetto delle vigenti procedure concernenti la programmazione degli investimenti dei predetti Enti e le verifiche di competenza della Regione.
CAPO X
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 75/1978 RECANTE LA DISCIPLINA
DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE IN ENTI E ISTITUTI
PUBBLICI
Art. 55
 (Disposizioni in materia di divieto di nomina o designazione
nei Consigli di Amministrazione delle Società a
partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e
nei Comitati di nomina regionale)
1.
Prima dell'articolo 7 bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, viene inserito il seguente:
<< Art. 7 bis ante
 
1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di Amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio e all'Assessore regionale per le autonomie locali di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.
5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a Società massoniche o comunque a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.>>.

CAPO XI
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 47/1996 IN MATERIA DI
RIDUZIONE DEL PREZZO ALLA POMPA DELLE BENZINE NEL TERRITORIO
REGIONALE
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000