Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 18
 (Rifinanziamenti di leggi regionali mediante contrazione di
mutuo)
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito atto aggiuntivo di modifica dei contratti di mutuo in essere relativamente al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 1, con il quale si preveda la stipula dei contratti definitivi relativamente alle poste del capitolo 847 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 2.
11. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, come inserito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/1999 e modificato dal precedente comma è autorizzata la spesa a carico del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2665 (E/1650) (2.1.234.3.08.15)
(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Spese e contributi per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunità montane - finanziato con contrazione di mutuo
1998--
19993.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE3.000.000.000