Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2016

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 7
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni dovute e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
3 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2013
4 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2013
5 In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative, si vedano le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 20/2013 in ordine alle attribuzioni dell'Amministratore unico e al subentro dello stesso nelle funzioni già di competenza dei Presidenti e dei Consigli di amministrazione.
6 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.