Legge regionale 16 agosto 1999 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Art. 7

(Tartufaie coltivate)

1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2.50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: << Raccolta di tartufi riservata >>.

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1.

(1)

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006