Legge regionale 16 agosto 1999 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Art. 3

(Ambiti di libera raccolta)

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema può essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli Enti gestori dei parchi, sentite le associazioni dei tartufai.

(1)

3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'articolo 17, la regolamentazione prevista al comma 2 può prevedere priorità per i residenti negli accessi consentiti.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 17/2006