Legge regionale 16 agosto 1999 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019
Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
Art. 10
(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da usocivico, terreni soggetti ad altri vincoli)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare al Comune un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia.
(1)(2)
Note:1 Parole sostituite al comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 28/2017