Legge regionale 16 agosto 1999 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Art. 10

(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da usocivico, terreni soggetti ad altri vincoli)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare al Comune un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 28/2017