Art. 9
(Costituzione di consorzi)
1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti dall'
articolo 4 della legge 752/1985, sono costituiti con atto pubblico.
1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 17/2006