Art. 8
(Riconoscimento delle tartufaie)
1. . Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6.
3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 28/2017