Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
Art. 15
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:
a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'articolo 2 della legge 752/1985;
b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;
c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 17/2006
2 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3 Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 37/2017