Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
Art. 12
 (Idoneità per la raccolta)
2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale.
5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dall'1 gennaio 2001.
7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 3, L. R. 17/2006
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 28/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 36, L. R. 13/2019