Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
Art. 11
 (Ricerca e raccolta dei tartufi)
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del << vanghetto >> o << vanghella >> o dello << zappetto >> aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti periodi:
a) Tuber magnatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum, dall'1 maggio al 30 novembre;
e) Tuber uncinatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber brumale, dall'1 gennaio al 15 marzo;
g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
h) Tuber macrosporum, dall'1 settembre al 31 gennaio;
i) Tuber mesentericum, dall' 1 settembre al 31 gennaio.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.
7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi.
8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2 Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 28/2017