Legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.
CAPO I
 NORME DI SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 13/2000
2 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 9/2006
CAPO II
 SOPPRESSIONE DI ENTI REGIONALI
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 57, L. R. 2/2000
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 57, L. R. 2/2000
3 Parole sostituite al comma 9 da art. 8, comma 59, L. R. 2/2000
4 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 8, comma 29, L. R. 4/2001
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 10/2002
6 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 8
 (Soppressione dell'IRFoP)
1. L'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) istituito con legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso a partire dall'1 settembre 2001.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell'Istituto e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla residua attività dell'Istituto, si provvede, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, alla progressiva messa a disposizione del personale con profilo professionale didattico in servizio presso l'IRFoP, affinché la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provveda all'assegnazione ad altre strutture della Regione, anche con modifica di profilo professionale e corsi di riqualificazione.
5. Al Commissario spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a quella attribuita al Presidente dell'IRFoP.
6. In relazione alla soppressione dell'IRFoP, il contributo straordinario per la costruzione all'interno dell'Istituto stesso di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione, previsto dall'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, a favore del Centro regionale servizi per la piccola e media industria, è ridotto della quota corrispondente alla parte di attività non più realizzabile per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.
7. Entro il termine di cui al comma 1, con successiva legge regionale si dispone in ordine all'autorizzazione all'Amministrazione regionale a perseguire, in forma societaria, finalità di formazione nel settore pubblico e privato ed al riordino delle competenze in materia di interventi formativi.
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 160 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 1 - programma 0.32.3 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5997 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti alla rubrica n. 23 - programma 0.32.3. (di nuova istituzione nella rubrica) - spese correnti Categoria 1.4. Sezione I - con la denominazione "Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP)" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
3. All'onere complessivo di lire 100 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
CAPO III
 NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI PER LA GESTIONE E LO
SMOBILIZZO DI BENI PATRIMONIALI REGIONALI NONCHÉ
AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DI IMMOBILE REALIZZATO CON
FINANZIAMENTO REGIONALE
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
2 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 12
5.
All'articolo 6 della legge regionale 57/1971, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori ed agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.
Nei casi di cui al quinto comma, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.
Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna, da far constare con apposito verbale sottoscritto dal Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale, alla vendita a trattativa privata mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il cinque per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre, ovvero sino ad un corrispettivo pari all'ottantacinque per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma. >>.

Art. 14
1. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile, acquisiti da oltre dieci anni, che per vetustà, usura, o per qualsiasi altra causa, risultino permanentemente non disponibili ai fini dell'utilizzo, sono considerati dismessi e quindi vengono cancellati dalla consistenza mobiliare regionale su richiesta del consegnatario o viceconsegnatario competente.
2. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 10/1997, dopo la parola << scarico >> aggiungere le parole << , quali materiali di facile consumo. >>.
3. All'articolo 30, comma 4, della legge regionale 10/1997, le parole << con i registri di cui al comma stesso >> sono sostituite dalle parole << con registri di carico e scarico. >>.
5. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 10/1997, le parole << agli Enti ed organismi funzionali della Regione >> sono sostituite dalle parole << agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione >>.
6. All'articolo 30, comma 11, della legge regionale 10/1997, le parole << in inventario >> sono sostituite dalle parole << nei registri di carico e scarico >>.
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI AD ENTI LOCALI E
REGIONALI
Art. 17
 (Norma transitoria relativa a fondi assegnati alle
Province)
1. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n.3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1995, n.8, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quelli cui l'impegno si riferisce, qualora sussistano comprovati motivi a giustificazione del ritardo nell'attuazione dell'investimento.