Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 68 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
2 Partizione di cui fa parte l'art. 40, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Articolo 23 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 17/2010
4 Capo IV del Titolo I abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera t), L. R. 34/2017
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera t), L. R. 34/2017
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 1/2000
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 14, L. R. 13/2002
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 28/2002
4 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO E DI VIABILITÀ E TRASPORTI
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 12
 (Proroga dell'efficacia di Piani regionali)
1. L'efficacia del vigente Piano regionale delle opere di viabilità, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, del vigente Piano integrato dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e del vigente Piano regionale dei porti, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è prorogata fino alla data di approvazione dei corrispondenti piani in corso di rielaborazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
 (Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia
di ipoteche costituite a favore della Regione)
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
2 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 23
8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 4, L. R. 18/2000
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 26, L. R. 3/2002
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 6, L. R. 6/2003
4 I commi 1 e 7, gia' abrogati dall'art. 23, comma 1, lettera v), L.R. 6/2003, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 12, comma 1, della medesima legge, restano in vigore per effetto della sostituzione della lettera v) sopracitata, ad opera dell'art. 12, comma 1, L.R. 12/2003.
5 Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
6 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
7 Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
8 Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
9 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
10 Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
11 Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
12 Comma 11 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
13 Comma 12 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
14 Comma 13 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
15 Comma 14 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003. nel testo modificato da art. 12, comma 1, L. R. 12/2003
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 27, L. R. 12/2006
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 36, L. R. 9/2008
18 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 122, L. R. 27/2012
19 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 9, comma 68, lettera c), L. R. 15/2014
20 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 37/2017
21 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 5, L. R. 37/2017
22 La gestione dei rapporti agevolativi previsti dal presente articolo è delegata a FVG PLUS SpA con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 1, L.R. 2/2024.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 25
 Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986
in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dal
Fondo regionale per la protezione civile)
1.
All'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento. >>.

Art. 28
 (Benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi
calamitosi)
1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 64/1986, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: << g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge. >>.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PESCA MARITTIMA E
ACQUACOLTURA
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32
 (Abrogazione della legge regionale 46/1988 in materia di
interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque
marine e lagunari)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 46/1988, limitatamente alle domande presentate entro il 28 febbraio 1998 per l'esame delle quali si prescinde dal parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale stessa.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, COOPERAZIONE ED
ARTIGIANATO
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 12/2001
2 Partizione di cui fa parte l'art. 40, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
PRODUTTIVE
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 91, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 93, L. R. 30/2007
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE,
SPORT E CULTURA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
Art. 50
1. Le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle funzioni di prevenzione ad esse attribuite:
a) curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS;
b) determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte fornitrici, le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta altresì presso i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati.
3. Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresì, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire l'installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori, per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 20, L. R. 4/2001
Art. 51
 (Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni nel
settore socio-sanitario)
1. Per lo svolgimento nelle materie ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, delle funzioni di competenza regionale previste all'articolo 144 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni, specializzati nel settore. La relativa spesa fa carico al capitolo 4750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
Art. 53
 (Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie
regionali)
1. Ai fini della completa attuazione della legge regionale 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna Azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.
2. Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive.
3. L'Agenzia regionale della sanità provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o società, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:
a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso;
b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

5. I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE, CULTURA E SPORT
Art. 55
1. In attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella regione Friuli- Venezia Giulia.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la copertura dei costi di installazione, trasferimento e acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione, nonché per l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi.
4. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali sono tenuti a riservare alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario una quota pari al 50 per cento delle proprie spese annuali pubblicitarie e per messaggi di utilità sociale ovvero di interesse dell'Amministrazione stessa e degli Enti regionali veicolati tramite radiofonia.
5. La ripartizione della quota di cui al comma 4 fra le diverse emittenti radiofoniche a carattere comunitario aventi sede legale nella regione deve avvenire in base a criteri di economicità, tenendo conto del bacino di utenza delle diverse emittenti.
6. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate entro il 30 aprile alla Presidenza della Giunta regionale, Ufficio stampa e pubbliche relazioni, corredate di:
b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento degli impianti e delle attrezzature tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;
c) specificazione del bacino di utenza che si vuole ulteriormente servire o che è già servito nel caso di ammodernamento di impianto o di apparecchiature.

7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 425 (2.1.243.3.09.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 3 - programma 0.3.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione IX - con la denominazione << Contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 5/2018
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera i), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 57
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15/1996
relativo all'uso della grafia ufficiale friulana)
1. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, le parole << le spese sostenute per la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 >> sono sostituite dalle parole << le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3 >>.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 1686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole << nonché per >> è aggiunta la seguente << l'acquisto, >>.
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI
REGIONALI, PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E CONTABILITÀ
REGIONALE, SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E PROGRAMMI
COMUNITARI.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI
REGIONALI
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 62
1. Il personale dei soppressi Consorzi di bonifica montana e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato da almeno sei mesi dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 31/1997, può essere inquadrato, con effetto dalla data medesima, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi e la Sezione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1993 secondo le equiparazioni di cui all'allegato << A >> alla presente legge.
2. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi, la Sezione e le Province di Udine e Pordenone.
4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 552, 553, 561, 9630 e 9631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.
Note:
1 Abrogato il comma 6 con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 63
1. All'articolo 192, al comma 1, lettera e) della legge regionale 7/1988, dopo le parole << imprese commerciali >>, sono aggiunte le parole << delle imprese di servizio e di intermediazione, >>.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E
DI CONTABILITÀ REGIONALE
Art. 64
 (Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 13/1998
ed interpretazione autentica del comma 1)
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 13/1998, il requisito della conduzione quinquennale dell'alloggio ivi considerato, che consente l'accesso al beneficio, deve sussistere alla data del 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 132, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono aggiunte, in fine, le parole << che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999. >>.
Art. 65
3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.
4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.
6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.
7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.
8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati ne locati, ne su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.
9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole << retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi >> sono sostituite con le seguenti << dalla data di entrata in vigore della presente legge >>.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 13/2000
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 13/2000
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 13/2000
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 3, L. R. 13/2000
5 Comma 6 bis aggiunto da art. 15, comma 4, L. R. 13/2000
6 Comma 3 interpretato da art. 16, comma 15, L. R. 13/2002
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 17/2004
8 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 17/2004
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 7, L. R. 2/2006
10 Comma 8 bis aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010
11 Comma 8 ter aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI, DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO DI
CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI
Art. 68
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 68 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
2 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2000
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 13/2000
4 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 45, L. R. 3/2002
5 Comma 6 abrogato da art. 9, comma 46, L. R. 3/2002
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, L. R. 20/2002
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 23, L. R. 12/2009
TITOLO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E REGIONALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI REGIONALI
Art. 70
 (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993
relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio
dei Sindaci dell'ESA)
1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole << , i componenti dei Consigli di amministrazione >>.
Note:
1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
2 Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
TERREMOTATE
Art. 71
1. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 1/2000
Art. 73
 (Applicazione dell'articolo 10 della legge regionale
40/1996 in materia di ricostruzione)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, l'inquadramento dei prestatori d'opera con rapporto di diritto privato previsti dall'articolo 10 della precitata legge regionale è disposto avuto riguardo ai compiti effettivamente svolti quali risultano dai contratti stipulati, indipendentemente dalle qualifiche funzionali formalmente individuate nei contratti stessi e dai livelli retributivi a suo tempo riconosciuti.
2. Per effetto del comma 1 i soggetti interessati sono reinquadrati nei ruoli organici soprannumerari, avuto riguardo a tale criterio.
3. I termini previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 40/1996 sono abrogate le parole << dalla data del 31 dicembre 1993 >>.