Legge regionale 18 gennaio 1999 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.

Art. 1

1. Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite da degrado conseguente a sfruttamento minerario, la Giunta regionale è competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 2011 e per la parte non delegata o comunque non delegabile agli enti locali, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri Assessori regionali, diretti al recupero urbanistico e ambientale dell'area, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie;

b) a coordinare gli interventi diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime.

(2)(3)(4)(5)

1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito la nuda proprietà del comprensorio minerario di Cave del Predil al Comune di Tarvisio, riservandosi il diritto di usufrutto. A decorrere dalla cessazione della gestione straordinaria prevista dal comma 1, il diritto di usufrutto del comprensorio minerario di Cave del Predil è trasferito a titolo gratuito al Comune di Tarvisio il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

(1)(6)

1 ter. Il trasferimento dei beni e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Ragioniere generale che provvede a individuare i beni oggetto del trasferimento. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano.

(7)

1 quater. Il decreto di cui al comma 1 ter costituisce titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti reali di cui al comma 1 bis.

(8)

1 quinquies. Sono a carico del Comune di Tarvisio tutti gli oneri relativi e conseguenti al trasferimento dei diritti reali di cui al comma 1 bis.

(9)

2. Nella trattazione degli affari di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta criteri e direttive e fissa le priorità necessarie per l'azione amministrativa.

3. Periodicamente, e comunque quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle attività di intervento a favore della zona e delle popolazioni interessate.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 9, L. R. 13/2000

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 13, L. R. 14/2003

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 2/2006

Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 37, L. R. 9/2008

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 22/2010

Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011

Comma 1 quater aggiunto da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011

Comma 1 quinquies aggiunto da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 11/2011

Art. 2

(6)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale di un commissario straordinario nominato, con decreto del proprio Presidente, sentito il parere della Commissione competente, per un periodo non superiore a quello previsto per l'esercizio delle competenze attribuite alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1. Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità.

(1)(3)(4)(5)(7)

2. Il commissario dispone, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale distaccato da Uffici o Servizi della Regione, del Comune di Tarvisio, della Comunità montana del Canal del Ferro - Valcanale, da altri enti pubblici, ovvero di personale reperito mediante contratti, e può avvalersi, altresì, di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di incarichi a dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 387/1998.

(2)

3. Le spese per il personale dipendente dal Comune o da altri enti pubblici di cui al comma 2, sono integralmente rimborsate agli enti di appartenenza.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 10, L. R. 4/1999

Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 10, L. R. 13/2000

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, L. R. 23/2002

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 8, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 9, L. R. 18/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 34/2015

Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 6, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 3

(1)

1. Il commissario straordinario, nel quadro delle direttive fornite dalla Giunta regionale:

a) progetta, dirige e realizza il Piano generale di recupero dell'area e ne esegue il recupero con uno o più strumenti particolareggiati sentito, nell'ambito della progettazione, il parere dell'Amministrazione comunale di Tarvisio. Il parere, se non espresso entro 30 giorni dalla richiesta, si intende reso favorevole;

b) propone all'Amministrazione regionale e ne cura, successivamente all'approvazione, l'attuazione degli accordi di programma relativi a sistemazioni idrauliche e di ripristino ambientale delle aree già sede di attività estrattive;

c) provvede alla esecuzione di opere e di attività delegate dal Comune di Tarvisio o dalla Comunità montana del Canal del Ferro - Valcanale;

d) provvede alla esecuzione, su delega dell'Amministrazione regionale, di iniziative comunitarie di sviluppo di turismo tematico.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 14/2012

Art. 4

1. Al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso mensile, a titolo di indennità, determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico previsto per la fascia retributiva più bassa del Direttore di staff della Regione. Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, anche con mezzo proprio, e delle altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico, calcolato con applicazione dei criteri stabiliti per i dipendenti regionali.

(1)(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 11, L. R. 13/2000

Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 69, L. R. 17/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 6, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 5

(1)(2)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, e sino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito un fondo denominato << Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >> con gestione fuori bilancio ed amministrazione autonoma, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, come modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Al Fondo affluiscono le disponibilità ancora esistenti a valere sui finanziamenti già autorizzati a carico del bilancio regionale per interventi interessanti il recupero del comprensorio, i finanziamenti statali e comunitari, relativi all'attuazione di programmi comunitari già approvati, nonché ogni altra eventuale entrata.

3. Il Fondo è amministrato dal commissario straordinario nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale e con modalità di gestione da stabilirsi con apposito regolamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 81, L. R. 22/2010

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 13, L. R. 34/2015

Art. 6

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993in materia di assegnazione degli alloggi e canoni dilocazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 38/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , a decorrere dall'1 gennaio 2002. >>.

Art. 7

(Modifica della legge regionale 44/1993 in materia dialienazione di alloggi)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 44/1993 è aggiunto il seguente:

<< Art. 5 bis

(Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi sitiin Riofreddo)

1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Riofreddo e al fine di intervenire tempestivamente per impedirne il completo abbandono, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto alle stesse condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, anche se non sia realizzato il programma di manutenzione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 6.

2. In tale caso il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31/1995, diversamente da quanto previsto dall'articolo 5, viene ulteriormente ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione.

3. Gli alloggi del complesso abitativo di Riofreddo rimasti sfitti ed invenduti possono essere ceduti alle condizioni previste nei commi 1 e 2 anche ad altri assegnatari dell'Istituto che chiedano in cambio un alloggio dello stesso complesso.

4. Gli alloggi sfitti e invenduti del complesso di Riofreddo possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita da approvarsi a cura dell'IACP dell'Alto Friuli. Il prezzo a base di vendita di ciascun alloggio o gruppo di alloggi sarà quello determinato ai sensi del comma 2, aumentato del 10 per cento.

5. Nel bando di vendita lo IACP dell'Alto Friuli potrà assegnare priorità ai soggetti residenti in Comune di Tarvisio.

6. Gli alloggi acquistati con i benefici di cui al presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni. >>.

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri relativi al personale a contratto di cui all'articolo 2, comma 2, sono a carico dei pertinenti capitoli del bilancio regionale.

1 bis. Gli eventuali oneri relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 5.

(1)

2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 1143 (1.1.152.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione XII - con la denominazione << Rimborso agli Enti di provenienza delle spese per il personale distaccato a disposizione del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 220 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

3. Per le finalità previste dall'articolo 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito per memoria alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.6 - il capitolo 1141 (1.1.161.2.01.01) con la denominazione << Spese per l'indennità al Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >>. Per gli effetti di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il predetto capitolo 1141 è inserito nell'elenco n. 4 (spese di funzionamento) allegato ai bilanci predetti.

4. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1156 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5. - spese d'investimento - categoria 2.1. - con la denominazione << Finanziamento del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1998 e lire 1.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 13, L. R. 13/2000