Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020
Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, è sostituita dalla seguente: << b) l'ammodernamento di natanti da pesca finalizzato a migliorare e sviluppare il trattamento e la conservazione del pescato, le condizioni igieniche della lavorazione, le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo, sino ad un massimo di 25 tonnellate/stazza lorda e di imbarcazioni idonee all'attività di acquacoltura sino ad un massimo di 12 tonnellate/stazza lorda; >>.
<< 3. Non sono ammissibili a contributo lavori di ordinaria manutenzione, materiale usato, l'acquisto di reti, cavi, casse per il pesce, scorte, carburanti e lubrificanti e altro materiale non durevole, spese di progettazione e di trasporto. >>.
<< 6. Le azioni previste dalla presente legge e le percentuali di contribuzione pubblica applicate fanno riferimento ai criteri e condizioni degli interventi comunitari previsti dal Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, e alle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (97/C 100/05). >>.