Art. 2
(Termini e soggetti per l'attuazione di misure ed azioni)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi.
2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi in un termine non superiore ai sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'
articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/1992.
3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.