Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 11
 (Erogazione anticipata dei contributi su iniziative
cofinanziate)
1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari dei DOCUP obiettivo 2 e 5b e dei Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC) di cui alla comunicazione n. 94/C 180 e relativi subnumeri del 1 luglio l994, approvati dalla Commissione europea relativamente alla Regione Friuli- Venezia Giulia, i contributi concessi in attuazione di detti programmi possono essere erogati anche in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'iniziativa contribuita, nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente il suo concreto inizio e dietro prestazione, da parte dei soggetti privati, di garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di Istituti bancari o assicurativi.
2. Ai beneficiari pubblici può essere erogata una seconda anticipazione fino al massimo del 90 per cento del contributo concesso ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo.
3. Per le attività cofinanziate dal FSE la procedura di erogazione del contributo è quella stabilita per le attività formative dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4.