Art. 7
(Riequilibrio delle assegnazioni ai Comuni)
2. Le assegnazioni previste dal comma 1 sono attribuite ai Comuni per l'esercizio delle funzioni proprie.
4. Per le finalitā previste dal presente articolo č autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1729 (2.1.232.3.12.33), che si istituisce nella Rubrica n. 11 - programma 0.6.1. - spese d'investimento - categoria 2.3. - Sezione XII - con la denominazione << Fondo perequativo delle assegnazioni al sistema delle autonomie locali >> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1998.