Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Ai sensi dell' articolo 4, comma 75, della L.R. 4/2001 non trovano applicazione le disposizioni della presente legge, che risultino incompatibili con quanto previsto dai commi 70, 71, 72, 73 e 74 del medesimo articolo 4.
2 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001
3 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 74, L. R. 4/2001
CAPO I
 OGGETTO, FINALITÀ, OBIETTIVI, DESTINATARI E SOGGETTI
Art. 3
 (Obiettivi)
1. Le finalità di cui all'articolo 2 sono perseguite, nell'ambito di una politica complessiva in favore della persona anziana, attraverso i seguenti obiettivi prioritari:
a) il riordino, in senso integrato, della normativa regionale in materia di tutela della salute degli anziani;
b) l'istituzione e l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane;
c) il perseguimento dell' omogeneità territoriale dell'offerta di servizi, con particolare riferimento all'assistenza residenziale per non autosufficienti, anche attraverso una omogenea ripartizione delle risorse nel territorio regionale;
d) il coordinamento e l'integrazione degli interventi programmatici nei settori della casa, dei trasporti, delle attività turistico-ricreative, della cultura e della formazione, al fine di favorire la promozione sociale della persona anziana e di prevenire il rischio di emarginazione;
e) la qualificazione delle prestazioni da attuarsi attraverso l'adozione e la diffusione di adeguate metodologie integrate di valutazione e programmazione assistenziale personalizzata, nonché mediante l'utilizzo di modelli operativi favorenti, specie nelle strutture di accoglimento, il processo di umanizzazione delle prestazioni;
f) la valorizzazione dell' attività formativa e di aggiornamento, specie quella favorente i processi di integrazione, rivolta al personale operante nei settori considerati nella presente legge, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;
g) la valorizzazione del ruolo della famiglia come luogo privilegiato di accoglienza, cura e recupero;
h) il riconoscimento dell' apporto originale ed autonomo delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale e delle istituzioni del privato sociale, nonché degli altri soggetti privati che concorrono a realizzare le varie forme di intervento a favore delle persone anziane;
i) la razionalizzazione della spesa complessiva e la gestione coordinata delle risorse disponibili;
l) l' istituzione dell' Osservatorio regionale per l'anziano, avente il compito di rilevare e analizzare i bisogni complessivi della relativa fascia di popolazione onde consentire l'individuazione degli strumenti atti al loro soddisfacimento e la definizione del relativo fabbisogno.

CAPO II
 RUOLI ISTITUZIONALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI
Art. 6
 (Compiti della Regione)
1. La Regione svolge compiti di pianificazione, promozione, indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza e verifica. In particolare:
a) costituisce l'Osservatorio regionale per l'anziano di cui all'articolo 7;
b) promuove le azioni volte a dar attuazione alle disposizioni di cui al capo III, sezione I;
c) interviene nelle materie di cui al capo III, sezione II, adottando, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, appositi provvedimenti della Giunta regionale, comprendenti in particolare:
1) criteri organizzativi e standard minimi dei servizi territoriali, integrando norme regolamentari e indirizzi esistenti;
2) la definizione di una rete di strutture residenziali per anziani, accreditate per differenti livelli di intensità assistenziale sulla base degli standard gestionali e strutturali previsti dalle vigenti norme regolamentari;
3) le modalità di accesso dell' utenza alle strutture di cui al punto 2), nonché i criteri di quantificazione degli oneri sanitari, ivi inclusi quelli di rilievo sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1985, n. 191, e di rilievo socio-assistenziale, da porsi a carico dei vari soggetti istituzionali competenti e dell' utenza, in relazione al livello dei servizi sanitari e assistenziali assicurato;
4) le modalità di erogazione dell' assistenza farmaceutica, nonché dei presidi e degli ausili sanitari in favore degli utenti ospiti di residenze protette e di quelli trattati in regime di assistenza domiciliare integrata o di spedalizzazione domiciliare;
d) interviene nelle materie di cui al capo III, sezione II, emanando, a conclusione della fase sperimentale di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, e comunque non oltre l'adozione del secondo piano di intervento a medio termine, di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, la disciplina definitiva riguardante la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali;
e) promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, l'adozione dei modelli istituzionali previsti all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 49/1996;
f) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), attraverso specifici programmi biennali, di cui il primo è approvato dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 dicembre 1998, che tengano conto anche delle esigenze formative evidenziate dalle associazioni e dalle istituzioni del privato sociale;
g) svolge funzioni di vigilanza e verifica sul raggiungimento dei livelli di tutela e assistenza, anche avvalendosi, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, del supporto dell'Agenzia regionale della sanità;
h) promuove la razionalizzazione e l'uso coordinato di tutte le risorse impiegate nel settore e provvede alla loro ripartizione.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 60, L. R. 1/2003
2 Integrata la disciplina del numero 1) della lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina del numero 2) della lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2008
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, L. R. 8/2001
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, L. R. 8/2001
3 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 8
 (Compiti dei Comuni)
2. Ferme restando le competenze in materia socio- assistenziale attribuite dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, in quanto compatibili con la presente legge, nelle specifiche materie oggetto di quest'ultima, i Comuni hanno in particolare il compito di:
a) partecipare, con la Regione, all'individuazione delle azioni positive previste all'articolo 19 e predisporre i relativi programmi attuativi, alla cui realizzazione altresì essi provvedono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, con modalità favorenti la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e con il coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 13, delle famiglie;
b) avviare le iniziative di propria competenza per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22;
c) prescegliere, per lo svolgimento delle attività connesse con l'attuazione degli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria disciplinati al capo III, sezione II, il modello istituzionale tra quelli individuati all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 49/1996;
d) intervenire, in sede di assemblea di cui al comma 1, nella programmazione e nella verifica degli interventi nelle materie ad alta integrazione di cui alla lettera b), con le modalità di cui all'articolo 40, comma 5, lettere a) e b bis), della legge regionale 49/1996, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 32/1997. Al riguardo, all'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale spetta in particolare:
1) deliberare, previo accordo con la competente Azienda per i servizi sanitari, il piano annuale degli interventi e dei servizi integrati da realizzare nell'area distrettuale, tramite il quale concorrere, in sede di definizione del piano annuale della medesima Azienda, alle specificazioni riferite al proprio ambito territoriale;
2) adottare il piano annuale di utilizzo delle risorse umane e finanziarie socio-assistenziali, in coerenza con le previsioni di cui al punto 1);
3) individuare, nell' ambito del medesimo piano di cui al punto 2), la componente sociale dell' Unità organizzativa di cui all' articolo 24 e dell' Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all' articolo 25, nonché quella per le attività di cui all'articolo 26;
4) individuare, nell' ambito del piano di cui al punto 1), i servizi socio-assistenziali erogabili in forma diretta, nonché quelli alla cui erogazione possono provvedere, in forma indiretta e secondo il principio di sussidiarietà, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero le istituzioni e le associazioni afferenti al settore privato-sociale, nonché le organizzazioni del volontariato;
5) definire, in coerenza con il modello istituzionale prescelto e nel rispetto del piano annuale di utilizzo, gli atti formali finalizzati all'operatività del personale impegnato nei servizi e nelle attività di tipo integrato;
6) concorrere, per il tramite degli operatori indicati al punto 3), all'elaborazione dei programmi assistenziali personalizzati di cui all'articolo 25, nonché all'applicazione, allo sviluppo e all'evoluzione delle metodologie di valutazione multidimensionale;
7) definire le modalità per l' esercizio dell'attività di valutazione e verifica degli interventi, dei livelli di assistenza assicurati e del grado di efficienza dei servizi;
8) promuovere e organizzare, su indicazione della Regione ovvero a seguito di programmazione autonoma o di concerto con le Aziende per i servizi sanitari, attività di formazione e di aggiornamento a favore degli operatori coinvolti nel sistema dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone anziane.

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 23/2004
Art. 9
 (Compiti delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari intervengono nei confronti dei soggetti anziani nel quadro delle attribuzioni conferite dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute del cittadino, con riguardo alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. A tal fine assicurano un'offerta complessiva di servizi per il tramite dei distretti e delle altre strutture operative.
2. Per perseguire le finalità specifiche della presente legge ed in particolare per realizzare il coordinamento e l'integrazione degli interventi, le Aziende per i servizi sanitari:
a) garantiscono l' attivazione delle funzioni distrettuali di cui all'articolo 24 in conformità con le previsioni del piano annuale definito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), punto 1), e deliberato dall'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale;
b) assicurano, in sede di predisposizione dei piani annuali d'azienda di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, la programmazione unitaria delle attività di propria competenza in conformità alle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), punto 1), nonché tenendo conto delle indicazioni contenute nelle intese di programma ovvero negli atti di delega;
c) assicurano altresì:
1) modalità organizzative che agevolino l' accesso ai trattamenti ospedalieri e ambulatoriali delle persone che presentano evidenti esigenze riferibili alla complessiva condizione dell'età anziana;
2) il necessario coordinamento, in relazione alle problematiche connesse con le dimissioni ospedaliere, tra i servizi socio-sanitari territoriali e le strutture di degenza, volto tra l'altro a verificare anticipatamente la sussistenza a livello territoriale, per i singoli casi esaminati, delle condizioni atte a consentire le dimissioni senza pregiudizio per la continuità assistenziale;
d) promuovono e stipulano, con le istituzioni di cui all'articolo 10, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata e integrata di queste ultime al sistema dei servizi per l'anziano e volti ad assicurare in particolare:
1) un' azione coordinata, a garanzia della continuità assistenziale, all' atto del ricovero e della dimissione ospedaliera, nonché in caso di attivazione del servizio di spedalizzazione domiciliare;
2) l' intervento, ove richiesto, del personale dipendente dalle istituzioni di cui all'articolo 10 nei servizi territoriali e nell'Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25;
e) stipulano apposite convenzioni con i soggetti pubblici e con quelli del settore privato-sociale che gestiscono strutture residenziali accreditate;
f) valorizzano, nell' ambito dei rapporti previsti dalla legge regionale 12/1995, il ruolo delle associazioni di volontariato;
g) organizzano, su indicazione della Regione ovvero a seguito di programmazione autonoma o di concerto con i Comuni, attività di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti nel sistema dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone anziane.

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 23/2004
CAPO III
 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE I
 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE
Art. 18
1. Al fine di assicurare all'anziano condizioni di vita libera e dignitosa nel contesto sociale di appartenenza, la Regione, anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nei diversi settori d'intervento, promuove e favorisce:
a) strategie preventive;
b) forme innovative di solidarietà;
c) contributi positivi di partecipazione sociale e iniziative di valorizzazione delle potenzialità degli anziani.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
a) promuove l' educazione sociale e sanitaria all'invecchiamento;
b) agevola l' accesso delle persone anziane all'informazione e ai servizi;
c) favorisce, tramite le Amministrazioni provinciali e sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale, forme di aggregazione sociale per gli anziani e apporti coordinati del volontariato;
d) promuove la costituzione di gruppi d'appoggio psico-terapeutico per soggetti anziani a rischio di dipendenza;
e) sostiene finanziariamente, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, ed anche mediante finalizzazioni determinate dalla Giunta regionale, interventi rivolti al mantenimento o al recupero dell'autosufficienza economica, a migliorare la fruibilità dell'abitazione, al coinvolgimento in attività socialmente utili;
f) contribuisce, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, al superamento delle barriere architettoniche;
g) adotta le azioni positive di cui all' articolo 19 e le iniziative in materia edilizia di cui all'articolo 20.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 19/2004
Art. 21
 (Edilizia residenziale pubblica)
1. Per i medesimi fini di cui all'articolo 20, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), riservano, nei bandi di concorso, una quota non inferiore al 5 per cento di alloggi di superficie utile inferiore a 60 mq. in favore di persone singole che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero di nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali una abbia superato, alla stessa data, il sessantacinquesimo anno di età. Detti alloggi devono essere individuati nell'ambito degli stabili privi di barriere architettoniche.
5. Nei complessi residenziali gestiti dagli IACP con alta incidenza di persone anziane, la Regione promuove accordi e convenzioni tra enti pubblici, nonché tra questi, singolarmente o congiuntamente, e le cooperative sociali, le associazioni e i soggetti privati senza scopo di lucro, al fine di dotare i complessi residenziali di servizi, che rendano possibile la permanenza degli anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
6. Per attuare le specifiche finalità di cui al comma 5, la Regione può promuovere e disciplinare, con provvedimento amministrativo, appositi progetti sperimentali.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
SEZIONE II
 INTERVENTI SOCIO-SANITARI INTEGRATI
Art. 24
 (Funzioni distrettuali in materia di tutela della persona
anziana)
1. Nell'ambito dei modelli istituzionali indicati al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 49/1996 e in attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, i distretti assicurano, tramite un modello organizzativo corrispondente almeno all'unità funzionale e rispondente al principio della flessibilità del servizio e della vicinanza agli utenti sancito all'articolo 41, comma 4, della legge regionale 49/1996, il coordinamento degli interventi e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nella materia oggetto della presente legge, assolvendo, in particolare, ai seguenti compiti:
a) screening socio-sanitario integrato per l'avvio dell'utente, sulla base del bisogno riconosciuto, ai competenti servizi sociali, sanitari o socio-sanitari integrati, previo coinvolgimento, ove previsto da specifiche norme od ove ravvisatane la necessità, dell'Unità di valutazione distrettuale (UVD);
b) raccordo operativo, al fine di garantire la continuità assistenziale e l'ottimale utilizzo dei servizi, con tutte le strutture che intervengono, a qualunque titolo, alla realizzazione del sistema dei servizi integrati a favore delle persone anziane, con i servizi sociali e con i servizi sanitari;
c) attuazione dei programmi di assistenza elaborati per i singoli utenti dall'Unità di valutazione distrettuale (UVD) e verifica della loro realizzazione complessiva;
d) informazione all'utenza, e alle famiglie, sulle possibilità assistenziali esistenti, siano esse di carattere sociale, sanitario o integrato;
e) formazione e aggiornamento degli operatori nell'ambito della programmazione formulata dagli organismi competenti.

2. Presso il distretto opera l'Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25.
4. A coordinare le attività connesse con le funzioni ed i compiti di cui al presente articolo, può essere preposto sia il personale del Servizio sanitario che quello degli enti locali.
Art. 25
 (Unità di valutazione distrettuale)
1. Presso ciascun distretto viene attivata almeno un'Unità di valutazione distrettuale (UVD). L'UVD è l'equipe multidisciplinare attraverso la quale si realizza la programmazione integrata degli interventi nell'ambito degli obiettivi programmatici di carattere generale.
2. L'UVD è stabilmente composta da un medico del territorio, di preferenza geriatra, da un assistente sociale, di norma dipendente degli enti locali, e da una figura infermieristica e viene di volta in volta integrata, in relazione al singolo caso esaminato, dal medico di fiducia del paziente e da altre figure professionali il cui apporto si renda necessario.
4. L'UVD provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla segnalazione del caso, fatte salve situazioni di particolare urgenza.
5. Con riferimento alle specifiche forme d'intervento di cui agli articoli 26, 28, comma 1, 30 e 31, non vi è obbligo di sottoporre all'UVD i casi in cui sia riconosciuta, a livello di base o in sede di primo screening socio-sanitario integrato, la necessità di ricorrere ad interventi semplici, di tipo esclusivamente sociale o sanitario.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 4, L. R. 17/2014
Art. 26
 (Assistenza domiciliare integrata)
1. L'assistenza domiciliare integrata è un servizio facente parte del sistema di cui all'articolo 23 e viene attivata, in favore dei singoli utenti, sulla base del programma di cui all'articolo 25, comma 3.
2. Il servizio di cui al presente articolo ha il compito di farsi carico del complesso dei bisogni dell'assistito che possono trovare risposta a livello domiciliare, ivi compreso il domicilio presso le residenze per autosufficienti, e si realizza attraverso l'erogazione di un insieme di prestazioni di carattere sociale e sanitario, non escludendosi l'eventualità che, nei singoli casi, gli interventi si connotino, pur nell'ambito di una valutazione e una programmazione integrate, di contenuti prevalentemente sociali o sanitari. Rientrano nel servizio di cui al presente articolo anche quegli interventi che, pur non configurandosi come spedalizzazione domiciliare, postulano il coinvolgimento di personale ospedaliero.
3. Il servizio si attua con la partecipazione del medico di medicina generale, al quale competono la responsabilità e le decisioni in ordine ai trattamenti sanitari, ivi compresi quelli rientranti nel programma di cui all'articolo 25, comma 3.
4. L'organizzazione del personale e degli interventi di cui al comma 2 si realizza in ambito distrettuale. Detta organizzazione tiene conto di quanto previsto al comma 3 e deve prevedere una copertura settimanale del servizio che garantisca in ogni caso la continuità assistenziale.
Art. 28
 (Assistenza residenziale)
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2006 , a decorrere dalla data di esecutivita' del regolamento di cui all'art. 31, c. 7, L.R. 6/2006.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 L'attuazione del presente articolo e' sospesa fino all'emanazione della disciplina prevista dall'articolo 5, comma 22, L.R. 3/2002.
2 Con D.P.Reg. n. 0126/Pres. dd. 3/5/2002, pubblicato nel B.U.R. n. 23 dd. 5/6/2002, e' stato emanato il regolamento previsto dall'art. 5, comma 22, L.R. 3/2002.
3 Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 62, L. R. 1/2003
4 Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 62, L. R. 1/2003
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 8, L. R. 14/2003
6 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999 nel testo modificato da art. 3, comma 11, L. R. 14/2003
7 Comma 8 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 14/2003
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 4, L. R. 1/2004, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 8, L. R. 24/2004
9 Articolo abrogato da art. 5, comma 10, L. R. 2/2006 , a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento giuntale di cui all'art. 5, comma 9, L.R. 2/2006.
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 10, L. R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
11 Articolo abrogato da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006. L'abrogazione differita di cui al comma 10 dell'art. 5, L.R. 2/2006 rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del comma medesimo, ad opera dell'art. 65, comma 3, L.R. 6/2006.
12 L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPReg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).
CAPO IV
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 35
 (Adeguamento procedure per interventi sanitari e socio-
assistenziali)
3. Per i progetti pervenuti al Nucleo dopo il 31 dicembre 1997, i termini di cui al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 37/1995, iniziano a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'organo viene costituito in conformità a quanto disposto dal comma 1. Per i progetti pervenuti al Nucleo prima del 31 dicembre 1997, la cui documentazione risulti completa, la decorrenza dei predetti termini prosegue senza interruzione fino al loro esaurimento e trova applicazione il disposto del comma 8 del citato articolo 15 della legge regionale 37/1995.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
2 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.