Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.
CAPO III
 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE I
 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE
Art. 18
1. Al fine di assicurare all'anziano condizioni di vita libera e dignitosa nel contesto sociale di appartenenza, la Regione, anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nei diversi settori d'intervento, promuove e favorisce:
a) strategie preventive;
b) forme innovative di solidarietà;
c) contributi positivi di partecipazione sociale e iniziative di valorizzazione delle potenzialità degli anziani.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
a) promuove l' educazione sociale e sanitaria all'invecchiamento;
b) agevola l' accesso delle persone anziane all'informazione e ai servizi;
c) favorisce, tramite le Amministrazioni provinciali e sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale, forme di aggregazione sociale per gli anziani e apporti coordinati del volontariato;
d) promuove la costituzione di gruppi d'appoggio psico-terapeutico per soggetti anziani a rischio di dipendenza;
e) sostiene finanziariamente, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, ed anche mediante finalizzazioni determinate dalla Giunta regionale, interventi rivolti al mantenimento o al recupero dell'autosufficienza economica, a migliorare la fruibilità dell'abitazione, al coinvolgimento in attività socialmente utili;
f) contribuisce, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, al superamento delle barriere architettoniche;
g) adotta le azioni positive di cui all' articolo 19 e le iniziative in materia edilizia di cui all'articolo 20.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 19/2004
Art. 21
 (Edilizia residenziale pubblica)
1. Per i medesimi fini di cui all'articolo 20, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), riservano, nei bandi di concorso, una quota non inferiore al 5 per cento di alloggi di superficie utile inferiore a 60 mq. in favore di persone singole che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero di nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali una abbia superato, alla stessa data, il sessantacinquesimo anno di età. Detti alloggi devono essere individuati nell'ambito degli stabili privi di barriere architettoniche.
5. Nei complessi residenziali gestiti dagli IACP con alta incidenza di persone anziane, la Regione promuove accordi e convenzioni tra enti pubblici, nonché tra questi, singolarmente o congiuntamente, e le cooperative sociali, le associazioni e i soggetti privati senza scopo di lucro, al fine di dotare i complessi residenziali di servizi, che rendano possibile la permanenza degli anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
6. Per attuare le specifiche finalità di cui al comma 5, la Regione può promuovere e disciplinare, con provvedimento amministrativo, appositi progetti sperimentali.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
SEZIONE II
 INTERVENTI SOCIO-SANITARI INTEGRATI
Art. 24
 (Funzioni distrettuali in materia di tutela della persona
anziana)
1. Nell'ambito dei modelli istituzionali indicati al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 49/1996 e in attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, i distretti assicurano, tramite un modello organizzativo corrispondente almeno all'unità funzionale e rispondente al principio della flessibilità del servizio e della vicinanza agli utenti sancito all'articolo 41, comma 4, della legge regionale 49/1996, il coordinamento degli interventi e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nella materia oggetto della presente legge, assolvendo, in particolare, ai seguenti compiti:
a) screening socio-sanitario integrato per l'avvio dell'utente, sulla base del bisogno riconosciuto, ai competenti servizi sociali, sanitari o socio-sanitari integrati, previo coinvolgimento, ove previsto da specifiche norme od ove ravvisatane la necessità, dell'Unità di valutazione distrettuale (UVD);
b) raccordo operativo, al fine di garantire la continuità assistenziale e l'ottimale utilizzo dei servizi, con tutte le strutture che intervengono, a qualunque titolo, alla realizzazione del sistema dei servizi integrati a favore delle persone anziane, con i servizi sociali e con i servizi sanitari;
c) attuazione dei programmi di assistenza elaborati per i singoli utenti dall'Unità di valutazione distrettuale (UVD) e verifica della loro realizzazione complessiva;
d) informazione all'utenza, e alle famiglie, sulle possibilità assistenziali esistenti, siano esse di carattere sociale, sanitario o integrato;
e) formazione e aggiornamento degli operatori nell'ambito della programmazione formulata dagli organismi competenti.

2. Presso il distretto opera l'Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25.
4. A coordinare le attività connesse con le funzioni ed i compiti di cui al presente articolo, può essere preposto sia il personale del Servizio sanitario che quello degli enti locali.
Art. 25
 (Unità di valutazione distrettuale)
1. Presso ciascun distretto viene attivata almeno un'Unità di valutazione distrettuale (UVD). L'UVD è l'equipe multidisciplinare attraverso la quale si realizza la programmazione integrata degli interventi nell'ambito degli obiettivi programmatici di carattere generale.
2. L'UVD è stabilmente composta da un medico del territorio, di preferenza geriatra, da un assistente sociale, di norma dipendente degli enti locali, e da una figura infermieristica e viene di volta in volta integrata, in relazione al singolo caso esaminato, dal medico di fiducia del paziente e da altre figure professionali il cui apporto si renda necessario.
4. L'UVD provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla segnalazione del caso, fatte salve situazioni di particolare urgenza.
5. Con riferimento alle specifiche forme d'intervento di cui agli articoli 26, 28, comma 1, 30 e 31, non vi è obbligo di sottoporre all'UVD i casi in cui sia riconosciuta, a livello di base o in sede di primo screening socio-sanitario integrato, la necessità di ricorrere ad interventi semplici, di tipo esclusivamente sociale o sanitario.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 4, L. R. 17/2014
Art. 26
 (Assistenza domiciliare integrata)
1. L'assistenza domiciliare integrata è un servizio facente parte del sistema di cui all'articolo 23 e viene attivata, in favore dei singoli utenti, sulla base del programma di cui all'articolo 25, comma 3.
2. Il servizio di cui al presente articolo ha il compito di farsi carico del complesso dei bisogni dell'assistito che possono trovare risposta a livello domiciliare, ivi compreso il domicilio presso le residenze per autosufficienti, e si realizza attraverso l'erogazione di un insieme di prestazioni di carattere sociale e sanitario, non escludendosi l'eventualità che, nei singoli casi, gli interventi si connotino, pur nell'ambito di una valutazione e una programmazione integrate, di contenuti prevalentemente sociali o sanitari. Rientrano nel servizio di cui al presente articolo anche quegli interventi che, pur non configurandosi come spedalizzazione domiciliare, postulano il coinvolgimento di personale ospedaliero.
3. Il servizio si attua con la partecipazione del medico di medicina generale, al quale competono la responsabilità e le decisioni in ordine ai trattamenti sanitari, ivi compresi quelli rientranti nel programma di cui all'articolo 25, comma 3.
4. L'organizzazione del personale e degli interventi di cui al comma 2 si realizza in ambito distrettuale. Detta organizzazione tiene conto di quanto previsto al comma 3 e deve prevedere una copertura settimanale del servizio che garantisca in ogni caso la continuità assistenziale.
Art. 28
 (Assistenza residenziale)
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2006 , a decorrere dalla data di esecutivita' del regolamento di cui all'art. 31, c. 7, L.R. 6/2006.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 L'attuazione del presente articolo e' sospesa fino all'emanazione della disciplina prevista dall'articolo 5, comma 22, L.R. 3/2002.
2 Con D.P.Reg. n. 0126/Pres. dd. 3/5/2002, pubblicato nel B.U.R. n. 23 dd. 5/6/2002, e' stato emanato il regolamento previsto dall'art. 5, comma 22, L.R. 3/2002.
3 Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 62, L. R. 1/2003
4 Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 62, L. R. 1/2003
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 8, L. R. 14/2003
6 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999 nel testo modificato da art. 3, comma 11, L. R. 14/2003
7 Comma 8 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 14/2003
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 4, L. R. 1/2004, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 8, L. R. 24/2004
9 Articolo abrogato da art. 5, comma 10, L. R. 2/2006 , a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento giuntale di cui all'art. 5, comma 9, L.R. 2/2006.
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 10, L. R. 2/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
11 Articolo abrogato da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006. L'abrogazione differita di cui al comma 10 dell'art. 5, L.R. 2/2006 rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del comma medesimo, ad opera dell'art. 65, comma 3, L.R. 6/2006.
12 L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPReg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).