Art. 34
(Norma transitoria)
1. Ai fini di cui al comma 6 dell'articolo 32 e in attesa di poter disporre di un sistema informativo regionale idoneo a fornire i dati sulla popolazione dei disabili di cui al medesimo comma, si tiene conto dell'incidenza di questi ultimi sulla generalità della popolazione, sulla base dei dati percentuali disponibili a livello nazionale.