Art. 29
(Residenze sanitarie assistenziali)
2. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è disposto su indicazione dell'UVD del distretto in cui insiste la RSA, su proposta, ove diverso, del distretto di residenza dell'assistito ovvero dell'unità di valutazione ospedaliera.
3. Il ricovero presso le RSA comporta la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, nella misura e con le modalità determinate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d).
4. In ogni RSA, una quota di posti letto è riservata a ricoveri programmati, di breve durata, destinati a soggetti inseriti in programmi di assistenza domiciliare, a forte presenza e coinvolgimento della famiglia, finalizzati a consentire un temporaneo sgravio di quest'ultima dall'impegno assistenziale e la contestuale riorganizzazione delle sue risorse interne per il prosieguo nel predetto impegno.