Art. 23
(Servizi socio-sanitari integrati)
1. Il sistema dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone anziane, alla cui realizzazione concorrono i soggetti di cui all'articolo 5, si esprime attraverso le seguenti forme d'intervento:
a) assistenza domiciliare integrata;
b) spedalizzazione domiciliare;
c) assistenza residenziale e semiresidenziale;
d) telesoccorso-telecontrollo;
e) assegno di cura e assistenza.
2. Il sistema di cui al comma 1 si definisce integrato in quanto ha il compito di valutare i bisogni dell'anziano nel loro complesso e di individuare, in relazione ai bisogni riscontrati e con particolare attenzione a quelli inespressi, gli idonei interventi di carattere sociale, sanitario e socio-sanitario, alla cui attuazione provvedono i competenti soggetti.