Art. 14
(Compiti delle associazioni e dei soggetti privati
appartenenti al settore del privato
sociale)
1. I soggetti privati operanti senza scopo di lucro per finalità di utilità sociale concorrono alla realizzazione della rete dei servizi previsti dalla presente legge, alle condizioni e con le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono la loro attività nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base dei rispettivi statuti; ad essi viene riconosciuta piena parità di diritti e di doveri rispetto ai soggetti pubblici che erogano analoghi servizi.
3. I soggetti di cui al comma 1 fanno parte della rete dei servizi di cui alla presente legge a seguito di appositi atti convenzionali stipulati con gli enti locali singoli o associati ovvero con le Aziende per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze o mandati.