Art. 12
(Compiti delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza)
1. Nel rispetto dell'autonomia assicurata dai rispettivi statuti ed in considerazione della rilevanza sociale della loro attività, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concorrono alla realizzazione della rete dei servizi prevista dalla presente legge, raccordandosi con gli altri soggetti di cui all'articolo 5 attraverso la stipula, ove necessaria, di apposite convenzioni.