Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 3
9. I programmi di cui al comma 8, predisposti dagli enti interessati, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il Servizio tecnico della gestione immobili, in deroga alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Le modalitā di erogazione del finanziamento di cui al comma 8 sono stabilite dalla Giunta regionale, con apposito regolamento. In sede di concessione dei contributi di cui al comma 8 viene data prioritā a quelli finalizzati al completamento dei programmi che sono in fase avanzata di attuazione.
10. Per le finalitā previste dal comma 8 č autorizzato il limite d'impegno quinquennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualitā 1999 e 2000 a carico del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualitā dal 2001 al 2003 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 11/1999
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7 bis, L. R. 57/1971, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 1, L. R. 20/2015
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 11/1999
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 11/1999
5 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 11/1999
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 9, L. R. 13/2002
7 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 10, L. R. 13/2002
8 Parole aggiunte al comma 8 da art. 7, comma 32, L. R. 30/2007
9 Parole aggiunte al comma 9 da art. 7, comma 32, L. R. 30/2007
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 16, L. R. 12/2009
11 Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 17, L. R. 12/2009
12 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012
13 Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 13, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012
14 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 11/2011
15 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 11/2011
16 Comma 3 bis sostituito da art. 13, comma 13, lettera b), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
17 Comma 3 quater abrogato da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
18 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
19 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 13, comma 16, L. R. 11/2011
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 13, comma 14, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012
21 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 10/2012
22 Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
23 Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
24 Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 14/2012
25 Comma 7 ter aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 14/2012
26 Comma 7 quater aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 14/2012
27 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
28 Comma 1 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
29 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
30 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
31 Comma 3 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
32 Comma 3 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
33 Comma 3 quater abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
34 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
35 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
36 Comma 7 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
37 Comma 7 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
38 Comma 7 quater abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
39 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) č stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolaritā dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.