Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 2
4. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per contribuire allo sviluppo ed al consolidamento del sistema di ricerca scientifica applicata e di innovazione tecnologica nell'ambito dell'impatto ambientale derivante dall'inquinamento da fumi provenienti dai gas di scarico.
5. Per le finalitā di cui al comma 4 č destinata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1 Le disposizioni previste dai commi 4 bis e 4 ter del presente articolo, come inseriti dall' art. 35 della L.R. 13/98, sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 13/1998
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 13/1998
4 Il comunicato riguardante la non notifica del presente articolo alla Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 10 febbraio 1999.
5 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 4/1999
6 Comma 1 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
7 Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000