Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 13
 (Interventi per la riduzione dei costi dei combustibili
utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori
montani)
3. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, come aggiunto dal comma 2, è emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.