Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 66 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 14/1998
2 Integrata la disciplina della legge da art. 41, comma 2, L. R. 9/1999
3 Articolo 3 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 13/2000
4 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 121, L. R. 4/2001
5 Articolo 12 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 12/2001 , con effetto dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea delle disposizioni previste dal presente articolo salvo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 della medesima L.R. 12/2001.
6 Articolo 38 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 12/2001
7 Articolo 16 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 12/2001
8 L'agenzia regionale per l'impiego e' soppressa a partire dall' 1 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 4, comma 7, L.R. 3/2002.
9 Le Province subentrano all'Agenzia regionale per l'impiego nelle funzioni indicate dal comma 8, articolo 4 della L.R. 3/2002, nei termini ivi previsti.
10 Articolo 2 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 3/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
11 Articolo 2 ter aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 3/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
12 Articolo 2 quater aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 3/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
13 Articolo 6 bis aggiunto da art. 4, comma 6, L. R. 3/2002
14 Articolo 5 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 13/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
15 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
16 Partizione di cui fa parte l'art. 26, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
TITOLO I
 Politica attiva del lavoro
CAPO I
 Finalità, obiettivi e programmazione degli interventi
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2000
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 2 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 3/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 3/2002 , a decorrere dall' 1 luglio sino al 31 dicembre 2002.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 3, L. R. 12/2003
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 12/2003
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 2, L. R. 5/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 59, comma 1, L. R. 18/2005
6 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 2 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 3/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, L. R. 3/2002
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 4, comma 4, L. R. 3/2002
4 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 2 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 3/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 7/2005
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 3 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 13/2000
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
CAPO II
 Servizi all'impiego
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 12/2001
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 5 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 13/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 11, comma 2, L. R. 13/2002 , a decorrere dall'1 luglio 2002.
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 6, L. R. 3/2002
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
CAPO III
 Interventi contributivi
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 28/1999
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 28/1999
5 Comma 4 interpretato da art. 7, comma 123, L. R. 4/2001
6 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 21, comma 7, L. R. 12/2003
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 12 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 12/2001 , con effetto dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea delle disposizioni previste dal presente articolo salvo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 della medesima L.R. 12/2001.
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 19, L. R. 23/2001
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 1/2003
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 38, L. R. 1/2003
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 38, L. R. 1/2003
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 38, L. R. 1/2003
7 Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 38, L. R. 1/2003
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 38, L. R. 1/2003
9 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 3, comma 38, L. R. 1/2003
10 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 38, L. R. 1/2003
11 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 38, L. R. 1/2003
12 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 1, L. R. 12/2001
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 2, L. R. 12/2001
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 3, L. R. 12/2001
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 12/2001
7 Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 12/2001
8 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 16 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 12/2001
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 12/2001
4 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 130, L. R. 4/2001
4 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
TITOLO II
 Agenzia regionale per l'impiego
CAPO I
 Ordinamento
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 12/2001
2 L'agenzia regionale per l'impiego e' soppressa a partire dall' 1 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 4, comma 7, L.R. 3/2002.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 13/2000
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 13/2000
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 4, L. R. 13/2000
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 5, L. R. 13/2000
5 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 13/2000
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 13/2000
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 L'organo di cui al presente articolo decade ai sensi dell'articolo 4, comma 12, L.R. 3/2002 e nelle sue competenze subentra il Commissario previsto dall'art. 4, comma 11, della medesima legge regionale.
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2000
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 12/2001
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 L'organo di cui al presente articolo decade dall'1 luglio 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002. Sino a tale data sono confermati i componenti in carica all'entrata in vigore della medesima legge regionale.
2 Ai sensi dell'art.11, comma 4, L.R. 13/2002, che ha modificato l'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002, l'organo di cui al presente articolo rimane in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 L'organo di cui al presente articolo decade ai sensi dell'articolo 4, comma 12, L.R. 3/2002 e nelle sue competenze subentra il Commissario previsto dall'art. 4, comma 11, della medesima legge regionale.
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 L'organo di cui al presente articolo decade ai sensi dell'articolo 4, comma 12, L.R. 3/2002 e nelle sue competenze subentra il Commissario previsto dall'art. 4, comma 11, della medesima legge regionale.
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Ai sensi dell'art.11, comma 4, L.R. 13/2002, che ha modificato l'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002, l'organo di cui al presente articolo rimane in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 12/2001
2 L'organo di cui al presente articolo decade dall'1 luglio 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002.
3 Ai sensi dell'art.11, comma 4, L.R. 13/2002, che ha modificato l'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002, l'organo di cui al presente articolo rimane in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 3, L. R. 13/2002
5 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 38 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 12/2001
2 Ai sensi dell'art.11, comma 4, L.R. 13/2002, che ha modificato l'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002, l'organo di cui al presente articolo rimane in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.
3 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 12/2001
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 12/2001
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 3, L. R. 12/2001
4 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
CAPO II
 Criteri gestionali
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
TITOLO III
 Norme in materia di organizzazione
CAPO I
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 50
 (Modifica all'articolo 186 della legge regionale 7/1988.
Modifica della denominazione del Servizio del lavoro)
2. La denominazione << Servizio del lavoro >>, contenuta in leggi o regolamenti, deve intendersi sostituita dalla seguente: << Servizio del lavoro e della previdenza >>.
Note:
1 Comma 1 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
CAPO II
 Norme concernenti l'Istituto regionale per la formazione
professionale - IRFoP. Ulteriori modificazioni alla legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 64
 (Abrogazione dell'articolo 225 della legge regionale 7/1988.
Soppressione del Servizio degli affari amministrativi e del
personale)
CAPO III
 Norme in materia di personale
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 13, L. R. 10/2002
Art. 69
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale)
1. Il personale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 514/1996, risulti in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 presso gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 514/1996, e che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, purché formalmente assegnato agli uffici medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella B.
2. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica o di livello apportati, anche con effetto retroattivo, dall'Amministrazione di provenienza alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 1997. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.
3. Il personale in servizio presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 514/1996, ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Il personale che intenda esercitare tale diritto deve presentare apposita richiesta al Ministero di appartenenza, nonché, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al personale di cui al comma 1 spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'ente di provenienza comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5. Per la determinazione della quota di salario di riallineamento di cui al comma 4, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, va sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> si intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento di cui al comma 4, lettera a), e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale individuato in base ai valori vigenti alla data di inquadramento indicati all'articolo 3, comma 4, del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli- Venezia Giulia relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio economico 1996-1997 stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997. Al personale che viene inquadrato nella qualifica di dirigente per << stipendio iniziale >> si intende quello indicato dalla tabella B allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 4, detratto lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1283/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 72
1. Al fine di assicurare, a livello generale, la necessaria funzionalità degli uffici regionali e fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico ed il conseguente accumulo di pratiche arretrate, nonché per consentire la corretta attuazione dei progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 50 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo- legale.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche all'attuazione dei seguenti progetti obiettivo:
a) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme fiscali previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410;
b) attuazione degli adempimenti connessi alla riforma degli enti locali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;
c) attuazione degli adempimenti derivanti, in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali, dalle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
d) attuazione di adempimenti connessi ai programmi comunitari 2 e 5b;
e) attività delle Direzioni regionali particolarmente interessate da processi di riordino anche in relazione alla predisposizione di disegni di legge regionali;
f) attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 42 della legge regionale 31/1997;
g) attuazione degli adempimenti connessi al decreto legislativo 514/1996.

4. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, di un ulteriore biennio.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001
2 Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera jj), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 73
 (Assenze dal servizio)
3. La Regione è autorizzata alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a fronte di fattispecie di assenza diverse da quelle di cui al comma 1, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 77
1. All'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, le parole << si avvale >> sono sostituite dalle parole << si è avvalso >> e le parole << limitatamente al periodo di tempo in cui presso il Centro medesimo non viene svolta attività formativa >> sono sostituite dalle parole << anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge medesima >>.
TITOLO IV
 Norme finali e finanziarie
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 80

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 2/2001
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 9/1999
2 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 91

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 92

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005