1. Alla concessione dei contributi si provvede secondo le norme e le procedure della
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, fatta salva la possibilitą di fissare agli enti beneficiari termini ed obbligazioni specifiche, anche in deroga a quelli stabiliti dalla predetta legge, per garantire l'osservanza dei tempi di realizzazione e degli adempimenti contabili e di verifica stabiliti dalla Commissione europea.