Legge regionale 05 novembre 1997, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 1
 (Assestamento di bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982 n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 587.390.399.992 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e nel bilancio per l'anno 1997, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 29/1996 - č aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1996, nell'importo di lire 640.855.268.497, con una differenza in aumento di lire 53.464.868.505, di cui lire 12.287.078.531 costituiscono quota vincolata.
2. In relazione alla previsione di maggiori proventi dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo stanziamento del capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 č elevato di lire 29.822.210.026 per l'anno 1997.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 8, comma l, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, č autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento č elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede:
a) per lire 29.822.210.026 con i maggiori proventi dei contributi sanitari di cui al comma 2;
b) per lire 30.177.789.974 con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.

4. Per le finalitā previste dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/1997, č autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento č elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.
6. Per le occorrenze finanziarie derivanti dalla gestione dell'obiettivo 2) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 per il triennio 1994-1996, č istituita al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, nell'elenco n. 5 allegato ai citati bilanci, alla Rubrica n. 33, la partita n. 29 (2.1.280.3.12.32) con la denominazione << Quota destinata alle occorrenze derivanti dalla gestione dell'obiettivo 2) per il triennio 1994-1996 >> e con lo stanziamento di lire 12.287.078.531 per l'anno 1997. Lo stanziamento del capitolo 8920 č conseguentemente elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.
7. Per le finalitā previste dall'articolo 7, comma 2, lettera c), dall'articolo 8, comma 2, lettera b) e dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, č autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento per l'anno 1997 č elevato di pari importo.
8. Per le finalitā previste dall'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e g), dall'articolo 8, comma 2, lettera c) e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 46/1990, č autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento per l'anno 1997 č elevato di pari importo.
9. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni derivante dai commi 7 e 8 per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 85 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000