﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 05 settembre 1997

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni   urgenti  per  il   personale   dell'area dirigenziale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   In  attesa  di  poter procedere  alla  definizione, secondo   le   nuove  procedure  previste  dalla   normativa regionale  di adeguamento ai principi di riforma  desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n.  421, degli aspetti economici relativi  al biennio contrattuale 1996-1997 per il personale con  qualifica  di  dirigente, è  attribuito  al  personale medesimo il seguente beneficio a titolo di anticipazione sui miglioramenti  economici derivanti dal rinnovo  contrattuale per  il  suddetto  biennio,  in  coerenza  con  i  contenuti dell'accordo nazionale sottoscritto nel luglio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Al  personale regionale con qualifica di  dirigente in  servizio  alla data dell'1 gennaio 1996 e successiva  è corrisposto  un  assegno  lordo  mensile,  fatti   salvi   i successivi conguagli, nelle misure di seguito indicate:<p style="text-align: justify;">a)   dall'1 gennaio 1996: lire 333.000;</p><p style="text-align: justify;">b)   dall'1 gennaio 1997: un ulteriore importo  di  lire 239.000.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    I   suddetti  importi  vengono  corrisposti  sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e  rientrano nella  base  imponibile per la determinazione  delle  misure delle  indennità  dirigenziali  calcolate  ai  sensi  degli articoli  21, primo comma, e 25, quarto comma,  della  legge regionale  31  agosto 1981, n.  53 e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   I  medesimi  importi  sono  corrisposti  in  quanto competa   lo   stipendio  e  sono  ridotti,   nella   stessa proporzione,  in  ogni posizione di stato  che  comporti  la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  4.561  milioni, suddivisa in ragione di lire 2.133 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.214 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 550, la spesa complessiva di lire  4.038 milioni,  suddivisa  in ragione di lire  1.832  milioni  per l'anno 1997 e di lire 1.103 milioni per ciascuno degli  anni 1998  e  1999,  a  carico  del  capitolo  8800  e  la  spesa complessiva di lire 3.103 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 1.343 milioni per l'anno 1997 e di lire 880 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo  8801 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo 8805  del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Il  contratto  collettivo del personale  regionale relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997,  nonché quello  relativo  al  quadriennio giuridico  1994-1997  sono stipulati, per la parte pubblica da una delegazione  di  tre membri,  nominati dalla Giunta regionale,  entro  30  giorni dall'entrata  in  vigore della presente  legge,  esperti  in materia  di  organizzazione  del  lavoro  o  in  materia  di contratti di lavoro o in materia finanziaria e, per la parte sindacale, da una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 27 marzo 1996, n.  18.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Restano  salvi  in ogni caso gli  atti  conclusivi delle  trattative  svolte  dalla  delegazione  composta  dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal  Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e  dal  Ragioniere  generale che, alla data  di  entrata  in vigore della presente legge, risultino sottoscritti in esito al  completamento  dell'iter  procedimentale,  relativamente all'area non dirigenziale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico  al capitolo  150  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1997-1999 e del  bilancio per l'anno 1997.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 4 da art. 20, comma 3, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera hh), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   La presente legge entra in vigore il giorno  della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>