Legge regionale 28 luglio 1997, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Definizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale.
Art. 2
 (Medie imprese industriali)
2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.
3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle grandi imprese.
Art. 3
 (Piccole imprese industriali)
2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.
3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle medie o delle grandi imprese.
4. La partecipazione per il 25 per cento o più da parte di un'impresa o congiuntamente da più imprese di dimensioni omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria dimensionale cui appartiene l'impresa o le imprese partecipanti in modo congiunto, a condizione che la stessa o le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.
5. La partecipazione congiunta per il 25 per cento o più da parte di più imprese di dimensioni non omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria della media impresa a condizione che le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.
Art. 13
 (Norma transitoria)
1. Il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1996, n. 084/Pres., concernente << Legge regionale 46/95. Rideterminazione dei massimali contributivi in ESL ammessi nelle diverse aree del territorio regionale >> rimane in vigore nelle parti in cui non contrasta con la presente legge sino alla data di pubblicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 11.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010