Legge regionale 04 luglio 1997, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 27 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole soppresse all' Elenco 1 da art. 172, comma 3, L. R. 17/2010
CAPO I
 Semplificazione dei procedimenti amministrativi
Art. 1
 (Adozione di regolamenti per la semplificazione)
2. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 11/1999
Art. 2
 (Soppressione di organi collegiali)
1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.
2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.
3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spesa a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi e, in caso di motivata necessità, è ammessa la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi.
4. Al termine dei lavori, il Presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.
5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.
6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 25/1997
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 13/2009
3 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 13, comma 2, L. R. 12/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 12 da art. 42, comma 1, L. R. 9/1999
2 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 42, comma 3, L. R. 9/1999
3 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 42, comma 4, L. R. 9/1999
4 Comma 13 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
5 Comma 15 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
6 Comma 16 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
7 Comma 22 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
8 Comma 23 abrogato da art. 42, comma 2, L. R. 9/1999
9 Comma 12 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
10 Comma 14 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
11 Comma 17 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
12 Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
13 Comma 20 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
14 Comma 21 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
15 Comma 7 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
16 Comma 8 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
17 Comma 9 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
18 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 6
1. All'articolo 68, comma 1, lettera b) della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente: << b) gli atti di approvazione dei contratti passivi di importo superiore a lire 150 milioni. >>.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 34, L. R. 13/2002
2 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 4, L. R. 13/2000
2 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 12/2003
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 5, L. R. 12/2003
4 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera f), L. R. 15/2010
CAPO II
 Norme in materia di autonomie locali
Art. 23
 (Organi regionali competenti al controllo
sugli organi degli enti locali)
1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.
3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.
8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 13/2002
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 27/2001
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO III
 Norme in materia di organizzazione
dell'Amministrazione regionale
Art. 33
 (Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo
per lo sviluppo della montagna)
2. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 le parole << dall'Ufficio di Piano >> sono sostituite dalle parole << dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna >>.
3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.