Legge regionale 18 aprile 1997 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi.

Art. 1

(Finalità ed obiettivi)

1. Nel quadro delle finalità di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone handicappate, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia persegue i seguenti obiettivi specifici, con riguardo alle diverse esigenze dei disabili visivi di ogni età:

a) la prevenzione delle disabilità;

b) l'intervento terapeutico-riabilitativo;

c) la rieducazione e la formazione professionale;

d) l'autonomia, l'orientamento e la mobilità;

e) l'assistenza agli anziani e ai pluriminorati.

Art. 2

(Strutture a livello regionale)

(1)

1. Per favorire l' attuazione degli obiettivi di cui all'articolo l la Regione riconosce e sostiene, in particolare, con appositi contributi la funzione svolta nel suo territorio dall'Istituto regionale per ciechi << Rittmeyer >> di Trieste e dalla Casa-famiglia regionale per anziani non vedenti << Villa Masieri >> di Luseriacco di Tricesimo, strutture deputate dall'Unione italiana ciechi agli interventi specialistici in favore dei disabili visivi.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 23, L. R. 31/2017

Art. 3

(Attività e servizi)

1. I contributi di cui all' articolo 2 possono riguardare la gestione delle seguenti attività e servizi:

a) interventi a favore dei minorati della vista di ogni età e di ambo i sessi, volti all'assistenza, alla formazione del personale, alla rieducazione e riabilitazione polifunzionale, al recupero ed integrazione sociale, anche mediante forme di convittualità e residenzialità, l'istituzione di centri specificamente attrezzati e la promozione di iniziative di studio e ricerca;

b) servizi di ospitalità per anziani non vedenti privi di sostegno familiare, nonché attività di consulenza a strutture di accoglimento per finalità assistenziali ospitanti disabili visivi e sostegno domiciliare ai medesimi, in collaborazione con i competenti servizi sociali e sanitari del territorio.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono riguardare spese d'investimento o attività di diretto rilievo sanitario; se destinati alla Casa-famiglia << Villa Masieri >> sono riferiti alla relativa gestione speciale della sezione provinciale di Udine dell'Unione italiana ciechi.

Art. 4

(Modalità di contribuzione)

1. I contributi sono concessi a domanda, corredata di preventivo di spesa e di una sintetica illustrazione delle attività e dei servizi in atto o in programma.

2. La domanda deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; i termini e le modalità per la rendicontazione sono indicati nei decreti di concessione.

3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma 2 deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) all'Istituto per ciechi << Rittmeyer >> di Trieste una sovvenzione di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999;

b) alla Sezione provinciale di Udine dell'Unione italiana ciechi, gestione speciale di << Villa Masieri >>, una sovvenzione di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4772 (1.1.162.2.08.04) con la denominazione << Sovvenzione a favore dell'Istituto per ciechi Rittmeyer di Trieste >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

4. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno l997, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4773 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione << Sovvenzione a favore della Sezione provinciale di Udine dell'Unione italiana ciechi, gestione speciale di Villa Masieri >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

7. Al predetto onere complessivo di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

8. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4772 e 4773 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso ai bilanci predetti.

9. I capitoli 4765 e 4774 sono eliminati dall'elenco n. 1 annesso ai bilanci predetti.

Art. 6

(Abrogazione di norme)

1. Salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogate:

a) la legge regionale 27 novembre 1970, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la legge regionale 26 aprile 1976, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.