Legge regionale 16 aprile 1997, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Partecipazione della Regione alla costituzione dell'<< Associazione per il Mittelfest >>.
Art. 1
1. Nell' ambito delle finalità indicate dal Titolo V della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per l'attuazione di iniziative culturali di carattere internazionale da realizzarsi nel territorio regionale nel quadro dei programmi di collaborazione e di scambio con i paesi dell'area centro-europea, come individuate all'articolo 26 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'avvio dell'<< Associazione per il Mittelfest >>, con sede in Cividale del Friuli, partecipando in qualità di socio fondatore alla costituzione dell'associazione stessa.
2. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.
4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all'Associazione, all'atto della sua costituzione, la propria quota del patrimonio sociale, entro l'ammontare massimo di lire 50 milioni, nonché a versare annualmente le previste quote associative.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 46, L. R. 1/2004
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 42, L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 236, lettera a), L. R. 27/2012