Legge regionale 08 aprile 1997, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).
Art. 30
 (Disposizioni in materia di beni mobili eimmobili del patrimonio regionale)
1. L'Amministrazione regionale provvede alla regolare tenuta dei beni mobili regionali mediante appositi inventari anche informatici.
3. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario avviene annualmente con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, con modalità definite da apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. I beni mobili e le attrezzature assegnate alle associazioni e gruppi volontari iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, vengono annotati nello stesso con le modalità di cui al relativo Regolamento d'attuazione, approvato con DPGR 12 settembre 1988, n. 0366/Pres.
10. Entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla rinnovazione degli inventari esistenti ed alla rivalutazione dei beni mobili secondo i criteri previsti dai commi precedenti.
11. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 codice civile acquisiti da oltre 5 anni vengono rivalutati a valore zero e conservati nei registri di carico e scarico se mantenuti in uso.
12. I beni di cui al comma 7, già iscritti in inventario, vengono derubricati dallo stesso.
13. I beni immobili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli destinati ad uso di abitazione e di attività artigianali e commerciali.
14. All'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 21/1987, e successive modificazioni ed integrazioni le parole << nelle frazioni di Fossalon e di Boscat nel comune di Grado >> sono sostituite dalle parole << nel comune di Grado e nel comune di Fiumicello >>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 11/1999
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 3, L. R. 11/1999
3 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 4, L. R. 11/1999
4 Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 5, L. R. 11/1999
5 Parole sostituite al comma 11 da art. 14, comma 6, L. R. 11/1999
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 63, L. R. 3/2002
7 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 13/2002
8 Parole sostituite al comma 9 da art. 2, comma 5, L. R. 13/2002
9 Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
10 Parole soppresse al comma 7 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
11 Parole soppresse al comma 8 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
12 Comma 8 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
13 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 3, L. R. 12/2003
14 Comma 16 abrogato da art. 14, comma 55, L. R. 17/2008
15 Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 14, L. R. 12/2009
16 Parole aggiunte al comma 8 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
17 Comma 9 sostituito da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
18 Comma 15 abrogato da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 13/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, L.R. 57/1971.