Legge regionale 04 aprile 1997 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 02/03/2000

Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale.

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano agli enti locali beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

(1)(2)(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 1/2000

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 9, L. R. 3/2012

Comma 1 interpretato da art. 1, comma 2, L. R. 13/2000