Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 26/09/1997

Proroghe di termini in materia di personale.
Art. 1
 
1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 è prorogato sino alla data di acquisizione di efficacia del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 31/1997
Art. 2
 
1. Fino alla data di conclusione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997, sono prorogati i contratti del personale regionale con qualifica di consigliere assunto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1996.