Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/01/1997

Disposizioni urgenti di prima applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, recante norme di attuazione dello Statuto speciale concernenti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.
Art. 1
1. A decorrere dall'1 gennaio 1997 le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 sono attribuite all'Agenzia regionale del lavoro. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2, le funzioni attribuite al soppresso ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sono esercitate in via provvisoria dal Servizio programmazione, studi e ricerca.
2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma prevista dal comma 3 dell' articolo 1 del D Lgs 514/1996, gli uffici e gli organi collegiali previsti dal comma 1 dell' articolo 2 del D Lgs 514/1996 continuano a svolgere le funzioni di competenza in applicazione della normativa statale vigente.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 1/1998
2 La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.