Art. 1
(Competenze degli Uffici)
1. A decorrere dall'1 gennaio 1997 le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro previste dal
comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 sono attribuite all'Agenzia regionale del lavoro. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2, le funzioni attribuite al soppresso ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sono esercitate in via provvisoria dal Servizio programmazione, studi e ricerca.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 1/1998
2 La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.