Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

Interventi per favorire lo svolgimento delle attivitā istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 122, comma 3, L. R. 13/1998
2 Comma 4 sostituito da art. 122, comma 4, L. R. 13/1998
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 122, comma 5, L. R. 13/1998
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 30/2007
5 Articolo sostituito da art. 7, comma 45, L. R. 18/2011
6 Articolo abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012
Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 3, della legge regionale 10/1988, come sostituito dall'articolo 2, fanno carico, a decorrere dall'anno 1997, al capitolo 4985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.