1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni:
a) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;
b) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
c) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;
d) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
f) Unione italiana ciechi;
g) Unione nazionale mutilati per servizio;
h) Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali.