Art. 24
1. Ciascun Ente parco ha facoltą di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo, le modalitą di istituzione e funzionamento della Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attivitą dell'Ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalitą di cui alla presente legge.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 20/2021