Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Allegato 3 bis aggiunto dalla L. R. 17/2006
2 Articolo 43 bis aggiunto da art. 21, comma 3, L. R. 17/2006
3 Allegato 3 bis sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 14/2007
4 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 1 quater, L. R. 35/1986
5 Articolo 44 bis aggiunto da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 12/2018
6 Allegato 4 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 12/2018
7 Allegato 4 bis sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 6/2021
8 Articolo 22 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/2021
9 Modificata la rubrica della Sezione V da art. 29, comma 1, L. R. 20/2021
10 Articolo 33 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 20/2021
11 Capo II bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
12 Articolo 40 bis aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
13 Articolo 40 ter aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
14 Articolo 40 quater aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
15 Articolo 40 quinquies aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
16 Articolo 40 sexies aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
17 Articolo 40 septies aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
18 Articolo 40 octies aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
19 Allegato 12 sostituito dal D. P. Reg. 98/2022 (B.U.R. 10/8/2022, n. 32).
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 52, L. R. 4/1999
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);
c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall' articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;
d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;
d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
Art. 3
 (Parchi e riserve naturali regionali)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile.
2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
Art. 4
1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
4 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
5 Comma 2 bis sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 ter, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 bis, L. R. 9/2007 nel testo modificato da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
8 Lettera b) del comma 2 bis sostituita da art. 5, comma 2, L. R. 24/2016
9 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2 bis, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 24/2016
10 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 4, comma 19, L. R. 23/2002
3 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 6
1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:
a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;
b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);
c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;
d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;
e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;
f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;
g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;
h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.
4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.
5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.
7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.
9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006
2 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 24/2016
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 5, comma 5, L. R. 24/2016
4 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 40 sexies, c. 2, LR. 42/1996, come disposto dall'art. 65, c. 5 della medesima LR. 20/2021.
5 Il Regolamento, di cui all'art. 40 sexies, c. 2, L.R. 42/1996, è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/9/2022, n. 39) ed è in vigore dal 29/9/2022.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 8
4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.
9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
3 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2004
4 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 7/2008
5 Articolo sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 22/2010
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 15/2016
7 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
10 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
11 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
12 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 20/2021
13 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 20/2021
14 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
15 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2021
16 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 20/2021
17 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 20/2021
18 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 20/2021
19 Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 20/2021
20 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 20/2021
21 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
22 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
23 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
24 Comma 9 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PARCHI E RISERVE
SEZIONE I
 Istituzione
Art. 9
 (Legge istitutiva)
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 3 sostituito da art. 213, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6 Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 8/2022
SEZIONE II
 Strumenti di attuazione
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2 Comma 4 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
3 Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
4 Articolo abrogato da art. 2, comma 65, lettera a), L. R. 18/2011
Art. 12
 (Contenuti del PCS)
1. Il PCS contiene:
a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;
c) la perimetrazione delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici e alle attività agricole e forestali presenti nel parco o nella riserva;
d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;
e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;
f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;
g) l' individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.
2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.
Note:
1 Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 14
 (Effetti del PCS)
1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.
2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.
4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.
5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.
6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 214, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 16
 (Attività agricole e silvo-pastorali)
1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
Note:
1 Numero 2) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
2 Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
3 Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
4 Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 17
 (Procedure di formazione del PCS)
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2006
2 Parole soppresse al comma 7 da art. 21, comma 2, L. R. 17/2006
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 65, lettera b), L. R. 18/2011
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 215, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
Art. 18
 (Regolamento)
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
SEZIONE III
 Gestione del parco
Art. 19
 (Ente gestore del parco)
4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.
5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.
6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.
Note:
1 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2018
3 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 20
 (Organi)
Note:
1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 22
 (Consiglio direttivo)
3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 38, L. R. 13/2002
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 18, comma 39, L. R. 13/2002
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 216, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5 Comma 7 sostituito da art. 216, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
7 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
8 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
10 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
11 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
12 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
13 Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
14 Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
15 Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 17, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
16 Lettera m bis) del comma 4 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021
17 Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
18 Parole sostituite al comma 7 da art. 17, comma 1, lettera k), L. R. 20/2021
Art. 23
1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 39/2010, nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 35, L. R. 24/2009
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 27
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 217, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5 Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Comma 7 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
Art. 28
 (Controllo sostitutivo)
1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.
5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
SEZIONE IV
 Gestione delle riserve
Art. 31
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 13/1998
3 Articolo sostituito da art. 2, comma 65, lettera c), L. R. 18/2011
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6 Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9 Comma 4 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
10 Comma 5 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
SEZIONE V
 Disposizioni comuni per la gestione, la promozione e lo sviluppo sostenibile di parchi e riserve
Art. 33
 (Indennizzi e incentivi)
4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
6 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
7 Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
8 Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9 Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10 Parole sostituite al comma 9 da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 36
 (Disciplina della gestione della fauna)
4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre, all'interno del territorio del parco e della riserva, i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo, ivi compreso il personale del corpo forestale regionale. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall' articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e a tre chilometri nelle rimanenti zone.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 43, comma 36, L. R. 30/1999
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3 Ripristinate parole al comma 6 per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. L.R. 18/2000.
4 Comma 5 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 16/2008
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 16/2008
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 218, comma 1, L. R. 26/2012
7 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
9 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
10 Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
12 Comma 5 bis sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
13 Parole sostituite al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
14 Parole soppresse al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
15 Parole aggiunte al comma 7 da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
16 Parole sostituite al comma 8 da art. 32, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
Art. 39
 (Sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 13/1998
2 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5 Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6 Comma 4 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7 Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
11 Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
12 Parole sostituite al comma 9 da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
CAPO II BIS
 INCENTIVI A FAVORE DELLE AREE NATURALI
Art. 40 ter
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.
4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
Art. 40 quater
3. Nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute la percentuale di cui al comma 1 è ridotta in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 16/2023 per i quali sia già intervenuta la concessione dei contributi richiesti.
Art. 40 quinquies
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO III
 DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE
Art. 46
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 62, L. R. 20/2000
2 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 9, comma 62, L. R. 3/2002
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2006
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7 Comma 4 abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Comma 4 bis abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
CAPO IV
 ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO
Art. 53
1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
Note:
1 Comma 2 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011
3 Parole sostituite alla lettera i) del comma 2 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4 Parole soppresse alla lettera l) del comma 2 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5 Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6 Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
Art. 54
1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 13/1998
2 Comma 2 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011
4 Parole sostituite alla lettera m bis) del comma 2 da art. 220, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite alla lettera g) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6 Parole soppresse alla lettera h) del comma 2 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7 Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8 Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
CAPO V
 DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO
E PER L'AREA DEL TARVISIANO
Art. 55
 (Area protetta del Carso)
1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.
3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non già perimetrate ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.
4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.
8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 33/2002
2 Comma 7 abrogato da art. 44, comma 2, L. R. 33/2002
3 Comma 9 sostituito da art. 44, comma 3, L. R. 33/2002
4 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 65, lettera d), L. R. 18/2011
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 221, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 221, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
7 Comma 6 abrogato da art. 221, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
Art. 56
 (Area del Tarvisiano)
1. La Regione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge regionale 52/1991, promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la formazione di un piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto- Valbruna e Tarvisio, al fine di rendere congruente e complementare il processo di pianificazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE REGIONALE
Art. 57
 (Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del
Corpo forestale regionale)
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 4 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4 Comma 3 sostituito da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
CAPO VII
 ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE
REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
7/1988
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente articolo.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 59, L. R. 20/2000
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 60, L. R. 20/2000
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2004
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 73, L. R. 22/2010
8 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 222, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 222, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10 La lettera a) del comma 1 e il comma 2 del presente articolo sono ripristinati nella versione precedente all'intervento modificativo dell'art. 222 L.R. 26/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo art. 222 ad opera dell'art. 15 L.R. 21/2013.
11 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 13/1998
2 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
4 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
5 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
6 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
7 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
8 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
9 Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
10 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
11 Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
12 Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
13 Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
14 Lettera p) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
15 Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
16 Lettera r) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
17 Lettera s) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
18 Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
19 Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
20 Lettera v) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
21 Lettera z) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
22 Parole sostituite al comma 3 da art. 144, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
23 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 75
3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001
Art. 77
 (Abrogazioni)
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2 Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 2, L. R. 33/1997
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 33/1997
5 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 79
1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.
3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/1998
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
5 Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
6 Comma 4 quater aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
7 Comma 4 quinquies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
8 Comma 4 sexies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 37, L. R. 20/2000
10 Parole soppresse al comma 4 ter da art. 1, comma 61, L. R. 20/2000
11 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 4, L. R. 18/2004
12 Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
13 Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
14 Comma 4 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
15 Comma 4 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
16 Comma 4 quater abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
17 Comma 4 quinquies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
18 Comma 4 sexies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 6 bis, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
20 Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 80
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>.
Art. 82
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
Note:
1 Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 84
 (Norme finanziarie)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell' ambito delle finalità previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
Note:
1 Parole sostituite al comma 18 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 8, L. R. 13/1998
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
4 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021