Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 9
1. La Segreteria generale straordinaria è riordinata nei seguenti Servizi:
a) Servizio degli affari amministrativi e contabili;
b) Servizio degli affari generali e della consulenza;
c) Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.

3. Il Servizio degli affari generali e della consulenza esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere e), h) e p) della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; cura altresì l'elaborazione dei testi normativi di iniziativa giuntale nelle materie di competenza della Segreteria generale straordinaria, l'aggiornamento della raccolta dei testi normativi sulla ricostruzione, la trattazione degli affari contenziosi in collegamento con l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta regionale, l'attività di riscontro ai rilievi degli organi di controllo sui provvedimenti amministrativi della Segreteria generale straordinaria in collegamento con i Servizi competenti e fornisce altresì il supporto giuridico-amministrativo ai diversi Servizi della Segreteria generale straordinaria al fine di un corretto svolgimento dell'azione amministrativa; provvede inoltre alla trattazione degli affari concernenti il personale, l'organizzazione interna, i servizi generali ed i servizi di economato.
4. Il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici cura gli adempimenti già facenti capo alla contabilità speciale soppressa dall'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, nonché quelli di carattere tecnico della Segreteria generale straordinaria ed in particolare esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere i), l), m), n) ed o), della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; esprime pareri tecnico-economici sui progetti degli interventi finanziati con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria; provvede al rilascio del visto di congruità per gli acquisti, le forniture ed i servizi di competenza della Segreteria generale straordinaria; cura la formazione e l'aggiornamento dei prezziari regionali per la concessione dei contributi e dei finanziamenti con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria; coordina le attività connesse all'esercizio dei compiti consultivi affidati all'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo altresì al pagamento delle competenze spettanti ai componenti esterni dell'Organo stesso e attende allo svolgimento dell'attività contrattuale della Segreteria generale straordinaria, esclusa quella rientrante nella competenza di altri Servizi.
6. Alla Segreteria generale straordinaria è preposto il Segretario generale straordinario, equiparato a Direttore regionale.
7. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale straordinario e dei dirigenti preposti ai Servizi di cui al comma 1, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di sostituzione.
11. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 1997.
Note:
1 Comma 10 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 31/1997
2 Il Servizio degli affari amministrativi e contabili e' soppresso dall' articolo 14 della L.R. 25/99.
3 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 14, L. R. 25/1999
4 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010