Art. 67
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, in deroga alle previsioni di cui all'
articolo 55 della legge regionale 53/1984, i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dei complessi denominati "Castello di Torre" e "Convento di San Francesco" nelle parti che necessitano del relativo intervento.
2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire gli edifici ad un uso polivalente per soddisfare finalità di carattere associativo o culturale.
3. Per conseguire il finanziamento il Comune di Pordenone presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Pordenone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.