Art. 64
1. I provvedimenti di diniego dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge per ragioni connesse alla presenza di abusi edilizi per i quali sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria possono essere revocati dal Sindaco, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora la sanzione irrogata sia stata integralmente corrisposta e le opere realizzate siano ammissibili a contributo secondo le vigenti disposizioni d'intervento nelle zone terremotate. In seguito alla revoca dei provvedimenti di diniego, il Sindaco procede alla concessione dei contributi in presenza di ogni altro requisito.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 24/2005