1. All'
articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'
articolo 79 della legge regionale 37/1993, al comma 1, dopo le parole << Non si fa luogo al recupero del contributo in conto interessi o in annualitą costanti qualora dall' accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati >>, sono aggiunte le seguenti parole << e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. >>.