Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 53
 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese eventualmente sostenute dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge che siano connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.
2. I termini per le domande di rimborso alla Segreteria generale straordinaria sono fissati in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatte salve, ai fini del rimborso, le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, come integrate dal comma 1, trovano applicazione a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge regionale 55/1986.