Art. 45
1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla
legge regionale 30/1988, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo improrogabile non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall'
articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.
2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima, eventualmente presentate ai sensi dell'
articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In tal caso il periodo utile fissato in via di proroga decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I progetti esecutivi o le perizie di stima eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.
5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla
legge regionale 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti dei successori per causa di morte che siano utilmente subentrati nel procedimento, ai sensi dell'
articolo 18 della legge regionale 30/1988.